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lunedì 8 Giugno 2026

Codice rifiuti CER: guida per gestori di impianti e operatori ecologici

Gestione impianti e rifiuti

Codice rifiuti CER: guida per gestori di impianti e operatori ecologici

Impianto recupero terre da spazzamento

Ogni rifiuto, nel momento in cui viene prodotto, deve ricevere un codice. Non è una formalità burocratica: è il punto di partenza di tutta la filiera di gestione. Il codice CER determina come il rifiuto può essere trasportato, dove può essere conferito, quanto costa smaltirlo e, soprattutto, se esiste la possibilità di recuperarlo invece di mandarlo in discarica. Per un comune che gestisce lo spazzamento stradale, per un gestore di impianti di depurazione o per una multiutility che produce scorie da termovalorizzazione, la corretta classificazione non è solo un obbligo di legge: è una leva economica concreta.

Come funziona il codice CER

CER sta per Catalogo Europeo dei Rifiuti. In Italia è recepito dal D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) e aggiornato dalla Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE, integrata dal Regolamento (UE) n. 1357/2014. Si tratta di un sistema di codifica a sei cifre, organizzato in 20 capitoli corrispondenti alle principali attività produttive e ai flussi di rifiuto più comuni.

La struttura si legge così: le prime due cifre identificano il capitolo (es. 20 = rifiuti urbani), le terze e quarte cifre la sottocategoria (es. 2003 = altri rifiuti urbani), le ultime due il rifiuto specifico (es. 200303 = rifiuti della pulizia stradale). Quando un codice termina con un asterisco, il rifiuto è classificato come pericoloso: richiede smaltimento specializzato, trasporto ADR e precauzioni operative aggiuntive.

Una distinzione fondamentale è quella tra codice assoluto e codice a specchio. Alcuni rifiuti hanno una versione pericolosa (con asterisco) e una non pericolosa dello stesso codice: la classificazione finale dipende dalla caratterizzazione analitica del campione. Un rifiuto non caratterizzato correttamente viene per legge classificato come pericoloso, con tutto quello che ne consegue in termini di costi.

Chi classifica il rifiuto e come

La responsabilità della classificazione ricade sul produttore del rifiuto, ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006. La procedura è disciplinata dalle Linee Guida SNPA (approvate con Delibera n. 105/2021 e recepite con il D.M. 47 del 9 agosto 2021): il produttore deve individuare il ciclo generatore del rifiuto, identificare le possibili fonti di contaminazione e, per i codici a specchio, eseguire analisi di laboratorio per stabilire la presenza o assenza di caratteristiche di pericolo.

Le analisi vanno condotte su campioni prelevati secondo la norma UNI EN 10802, da laboratori accreditati. Il risultato non deve dimostrare l’assenza assoluta di qualsiasi sostanza pericolosa. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 28 marzo 2019, ha chiarito che le indagini devono concentrarsi sulle sostanze ragionevolmente attese in base al processo produttivo specifico. Analisi inutili costano; analisi mancanti costano di più.

Il tutto si formalizza in una Relazione Tecnica del produttore, che raccoglie le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate e i rapporti di prova dei laboratori. Questo documento è il principale strumento di tutela in caso di controllo da parte dell’autorità.

I codici CER più rilevanti per comuni e gestori di impianti

Per un responsabile tecnico di un comune o un gestore di impianti, il catalogo completo conta meno dei capitoli che compaiono davvero nel lavoro quotidiano. Quelli che seguono coprono la maggior parte dei flussi trattati nella filiera ecologica urbana e industriale.

Capitolo 20: Rifiuti urbani e spazzamento stradale

Il codice 200303 (rifiuti della pulizia stradale) è quello con cui comuni e aziende di igiene urbana hanno il rapporto più diretto. Raccoglie tutto quello che finisce nelle spazzatrici stradali: sabbia, ghiaia fine, foglie, materiale organico, microplastiche. È non pericoloso in condizioni standard, ma la composizione cambia molto tra un’area industriale e un centro storico pedonale, e questo incide sulla scelta dell’impianto di trattamento e sulla qualità del materiale recuperabile.

Il D.Lgs. 116/2020 ha classificato le terre da spazzamento come rifiuti urbani raccolti separatamente, con obbligo di avvio prioritario al recupero di materia e divieto di smaltimento tal quale in discarica. Nei moderni impianti di recupero delle terre da spazzamento, il processo di lavaggio e separazione idraulica isola la frazione inerte pesante (sabbie, ghiaietto) dalla componente organica e dai fanghi residui. La sabbia e il ghiaietto rappresentano il 60-70% del peso totale in ingresso e, se conformi ai test di cessione del DM 5 febbraio 1998 e alle norme UNI EN 13242 e UNI EN 12620, ottengono la qualifica di End of Waste con marcatura CE: diventano aggregati certificati per calcestruzzo e asfalto, e il codice CER cessa di esistere.

Le frazioni residue escono con codici distinti: i metalli con EER 191202 verso il recupero metallurgico, la componente organica leggera con EER 191207 verso compostaggio o digestione anaerobica, i fanghi disidratati con EER 191302 o 190814 verso smaltimento in discarica o recupero in fornaci per laterizi.

Capitolo 19: Rifiuti da impianti di trattamento

Il capitolo 19 riguarda i rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, depurazione e preparazione dell’acqua. Per chi gestisce impianti civili o industriali, i codici più frequenti sono:

  • 190802: sabbie da dissabbiatori (non pericoloso). Dopo trattamento adeguato, la frazione inorganica può essere valorizzata invece di conferita a discarica, con riduzioni significative sui costi di smaltimento. Negli impianti per il trattamento e il recupero dei limi, questa è la frazione più interessante ai fini del recupero.
  • 190805: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (non pericoloso). Uno dei flussi più costosi da gestire, per via dell’alto contenuto idrico e dei criteri di accettazione sempre più stringenti degli impianti di destinazione.
  • 190812: fanghi da trattamento biologico delle acque reflue industriali (non pericoloso). La versione pericolosa è 190811*, da verificare con analisi specifiche in base al processo industriale che genera il rifiuto.
  • 191212: altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, comprese le miscele di materiali (non pericoloso). Include le frazioni residuali dagli impianti di selezione, tra cui quelle derivanti dalla lavorazione delle terre da spazzamento.

Capitolo 19: Scorie da incenerimento

I residui della combustione nei termovalorizzatori seguono codici specifici del capitolo 19. La corretta classificazione dipende dalla natura del combustibile bruciato e dalla concentrazione di metalli pesanti nelle ceneri. Una parte significativa può essere recuperata: i metalli vengono separati, le frazioni inerti trattate e reimpiegate. Per approfondire il tema degli impianti per il trattamento delle scorie pesanti da inceneritori, il punto di partenza è sempre la classificazione del flusso in ingresso.

Capitolo 17: Rifiuti da costruzione, demolizione e bonifica

Per chi opera nel settore delle bonifiche di siti contaminati, il capitolo 17 è il riferimento principale. Il codice 170504 si applica a terra e rocce non contaminate; il codice 170503* alle stesse matrici quando contengono sostanze pericolose. La distinzione dipende dalla caratterizzazione analitica del sito: stessa origine, risultati potenzialmente molto diversi.

Limi e terre da scavo: sottoprodotto o rifiuto?

I terreni derivanti da cantieri e scavi non sono automaticamente rifiuti. L’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e il D.P.R. 120/2017 stabiliscono le condizioni per qualificarli come sottoprodotti, escludendoli dal regime dei rifiuti. Le condizioni sono quattro e devono essere soddisfatte tutte insieme:

  • Destinazione certa a un riutilizzo nello stesso o in un successivo processo di costruzione.
  • Assenza di trattamenti preventivi diversi dalla normale pratica industriale, come vagliatura o frantumazione per adeguare la granulometria.
  • Idoneità tecnica per l’applicazione specifica, senza impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
  • Concentrazione dei contaminanti inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, in funzione della destinazione d’uso del sito ricevente (Colonna A per siti residenziali/agricoli, Colonna B per commerciali/industriali).

Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata, o se i materiali antropici di riporto superano il 20% del peso totale, le terre devono essere gestite come rifiuti speciali con i codici della famiglia EER 17 05, trasportate con FIR e affidate a vettori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per i terreni contaminati (EER 170503*), i costi di smaltimento possono superare i 100-250 euro per tonnellata.

Nei siti soggetti a bonifica il ragionamento si articola diversamente. Se le terre escavate presentano concentrazioni di contaminanti superiori ai limiti di Colonna A ma inferiori a quelli di Colonna B, la gestione fuori sito come sottoprodotto è ammessa previa presentazione di un Piano di Utilizzo all’autorità competente, purché il sito di destinazione abbia caratteristiche industriali o commerciali compatibili con i limiti di Colonna B.

Fanghi di depurazione: il recupero agronomico e i vincoli

I fanghi da trattamento delle acque reflue urbane e industriali (codici famiglia EER 19 08) sono rifiuti speciali non pericolosi nella maggior parte dei casi. La loro utilizzazione agronomica, ovvero lo spandimento sul suolo agricolo come ammendante, è regolata dal D.Lgs. 99/1992 che fissa limiti precisi per la concentrazione di metalli pesanti nel fango e nel suolo ricevente.

I parametri principali da verificare nel fango tal quale (valori in mg/kg di sostanza secca) sono: cadmio (limite 20), mercurio (10), nichel (300), piombo (750), rame (1.000) e zinco (2.500). Per gli idrocarburi totali, la Legge 130/2018 ha fissato una soglia specifica a 1.000 mg/kg di sostanza secca per i fanghi tal quali, separando questa valutazione dai più restrittivi limiti di bonifica (CSC) previsti per i siti contaminati.

In Lombardia, la D.G.R. n. 2031/2014 e i decreti annuali di idoneità comunale regolano lo spandimento ed escludono i Comuni in esubero di azoto zootecnico (Direttiva Nitrati). Le distanze minime imposte dalla normativa provinciale bergamasca sono: 100 metri dalle abitazioni, 10 metri dai corsi d’acqua e 200 metri dai punti di captazione idropotabile. Il fango deve essere condizionato prima dello spandimento per abbatterne la carica patogena: la concentrazione di Salmonelle non deve superare 1.000 MPN per grammo di sostanza secca.

Scorie metallurgiche: classificazione e test di cessione

Le scorie prodotte dall’industria siderurgica hanno caratteristiche chimico-fisiche molto diverse in base al processo che le origina. Il forno elettrico ad arco (EAF) genera circa 100 kg di scorie nere per tonnellata di acciaio prodotto; il ciclo integrale altoforno-convertitore (BF-BOF) può arrivare a circa 400 kg di co-prodotti per tonnellata. Le scorie nere da EAF, stabilizzate tramite raffreddamento controllato, maturazione (aging), deferrizzazione e frantumazione, sono quelle con la filiera di recupero più consolidata in Italia.

Questi materiali possono qualificarsi come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 o come End of Waste ai sensi dell’articolo 184-ter. In entrambi i casi, per l’utilizzo non legato del materiale (sottofondi stradali, rilevati, strati drenanti) è obbligatorio il test di cessione secondo la norma UNI EN 1744-3.

In Lombardia, la D.G.R. n. XI/5224 del 13 settembre 2021 ha definito linee guida specifiche per le scorie nere da forno elettrico. Il testo regionale aggiunge il parametro molibdeno tra quelli da verificare nell’eluato (limite: 0,15 mg/l) e, al tempo stesso, esclude dall’analisi del test di cessione gli anioni amianto, nitrati, solfati e cloruri, in quanto non pertinenti alla composizione mineralogica di questo materiale.

Le scorie pesanti da incenerimento dei rifiuti, classificate nel capitolo 19 EER, seguono percorsi autorizzativi distinti e possono essere trattate in impianti dedicati per la separazione dei metalli e il recupero della frazione inerte.

Pericolosità: quando il codice cambia tutto

L’asterisco non è decorativo. Cambia il regime di trasporto (ADR per i pericolosi), i depositi temporanei ammessi, gli impianti di destinazione ammissibili e, di conseguenza, il costo finale di gestione. Per i rifiuti con codici a specchio, la classificazione deve basarsi su analisi di laboratorio.

Le caratteristiche di pericolo sono 15 (da HP 1 a HP 15) e sono definite dal Regolamento (UE) n. 1357/2014: comprendono infiammabilità, corrosività, tossicità acuta, cancerogeneità, mutagenicità e altre proprietà che determinano il regime di gestione applicabile. Affidarsi al codice meno oneroso senza una caratterizzazione adeguata espone a sanzioni amministrative e penali. Affidarsi a quello più cautelativo senza necessità vuol dire spendere il doppio o il triplo per lo smaltimento.

End of Waste: quando il codice CER cessa di esistere

Il sistema CER descrive i rifiuti. L’obiettivo dichiarato della normativa europea, dalla Direttiva 2008/98/CE in poi, è restringere la definizione di rifiuto attraverso il recupero. Quando un materiale viene sottoposto a un processo di trattamento che lo trasforma in un prodotto conforme agli standard tecnici e di sicurezza, cessa di essere rifiuto. Ottiene una certificazione CE, entra nel mercato delle materie prime secondarie e il codice CER diventa irrilevante.

Questo passaggio non è automatico. Richiede un processo di trattamento certificato, analisi di conformità e, spesso, impianti progettati per garantire la qualità del materiale in uscita. Per i rifiuti da spazzamento stradale, la sabbia e la ghiaia che escono da un impianto di lavaggio e separazione possono diventare materie prime secondarie con certificazione CE: è il principio su cui si basa il percorso da rifiuto a risorsa certificata. Un percorso che cambia anche i numeri del bilancio: meno trasporti, meno discarica, meno costi fissi.

Lo stesso principio si vede in ECOLEGO, la linea di manufatti in cemento prodotti al 100% da rifiuti trattati nell’impianto Ecocentro Sardegna: il materiale ha smesso di essere rifiuto e ora è un prodotto commercializzabile con certificazione EPD.

RENTRI: la tracciabilità digitale dei rifiuti

Dal 2024 la tracciabilità dei rifiuti in Italia è in transizione verso il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), istituito dal D.Lgs. 116/2020 e disciplinato dal D.M. n. 59 del 4 aprile 2023. Il sistema sostituisce i registri di carico e scarico cartacei e i Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR) con strumenti nativi digitali.

L’iscrizione obbligatoria segue un calendario scaglionato per dimensione aziendale. Le grandi imprese (oltre 50 dipendenti) e i gestori di impianti di trattamento erano i primi obbligati, con scadenza dicembre 2024. Le medie imprese (11-50 dipendenti) sono state incluse nel primo semestre 2025. Le piccole imprese entrano nell’obbligo a partire da dicembre 2025.

Il Formulario digitale (xFIR) è un documento nativo con estensione .xfir, compilato e firmato digitalmente in sequenza da produttore, trasportatore e destinatario. L’obbligo di adozione esclusiva del formato digitale, inizialmente previsto per febbraio 2026, è stato posticipato al 15 settembre 2026 con le modifiche introdotte dalla conversione del decreto Milleproroghe. Fino a quella data è ancora ammesso il formulario cartaceo. Con l’introduzione del D.Lgs. 116/2020, il periodo minimo di conservazione dei registri si è ridotto da cinque a tre anni dall’ultima registrazione.

Classificare bene per gestire meglio

Il codice CER è il punto di partenza, non il punto di arrivo. Una classificazione corretta apre la strada alle opzioni di recupero, riduce i costi di smaltimento e, dove è possibile, permette di uscire dal regime dei rifiuti. Per chi tratta questi flussi, la domanda da farsi non è solo quale codice applicare: è se esiste un percorso che trasforma quel materiale in qualcosa di vendibile invece di un costo da smaltire.

Il Gruppo Esposito progetta e gestisce impianti di trattamento per i principali flussi di rifiuto della filiera ecologica urbana e industriale. Per valutare le opzioni di recupero per un flusso specifico, contattate il team tecnico.

Domande frequenti

Cosa succede se attribuisco un codice CER errato a un rifiuto?

Un’errata classificazione configura una violazione del D.Lgs. 152/2006. Le sanzioni vanno dalla sospensione delle autorizzazioni fino a responsabilità penali nei casi più gravi, in particolare quando un rifiuto pericoloso viene classificato come non pericoloso. In caso di dubbio su codici a specchio, è necessaria la caratterizzazione analitica prima della classificazione.

Il codice CER 200303 si applica anche ai rifiuti da pulizia delle spiagge?

Non necessariamente. I rifiuti spiaggiati (posidonia, materiale organico costiero) possono seguire codici diversi in funzione della composizione e delle caratteristiche del materiale. La classificazione dipende dall’analisi del flusso specifico e va concordata con l’autorità competente.

Le sabbie estratte da un impianto di trattamento delle terre da spazzamento possono uscire dal regime dei rifiuti?

Sì, se l’impianto garantisce la qualità del materiale in uscita e questo soddisfa i criteri tecnici previsti per le materie prime secondarie. Il materiale ottiene una certificazione CE come prodotto e non è più soggetto alla normativa sui rifiuti. I requisiti variano a seconda dell’utilizzo finale: rilevati stradali, sottofondi, inerti da costruzione.

Quando le terre da scavo possono essere gestite come sottoprodotti e non come rifiuti?

Quando soddisfano le quattro condizioni cumulative del D.P.R. 120/2017: destinazione certa al riutilizzo, assenza di trattamenti preliminari non convenzionali, idoneità tecnica per l’uso previsto e concentrazioni di contaminanti entro le CSC tabellari per la destinazione d’uso del sito ricevente. Se i materiali di riporto antropici superano il 20% del peso totale, le terre devono essere gestite come rifiuti speciali a prescindere da ogni altra valutazione.

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