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lunedì 27 Luglio 2026

End of Waste caso per caso: le nuove linee guida del MASE per gli aggregati riciclati

Gestione impianti e rifiuti

End of Waste caso per caso: le nuove linee guida del MASE per gli aggregati riciclati

End of Waste caso per caso: le nuove linee guida del MASE per gli aggregati riciclati - news scaled

Il 2 luglio 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato, con decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile n. 139, la Relazione tecnica conclusiva che introduce linee guida nazionali per le autorizzazioni End of Waste “caso per caso” degli aggregati e degli inerti non disciplinati dal regolamento generale attualmente in vigore, il DM 127/2024.

Il vuoto normativo tra il regolamento generale e i flussi non coperti

La cessazione della qualifica di rifiuto per gli aggregati da costruzione e demolizione e per gli altri inerti minerali si fonda sull’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce le condizioni generali per l’End of Waste: scopo specifico di utilizzo, esistenza di un mercato o di una domanda, rispetto dei requisiti tecnici per gli usi previsti e assenza di impatti negativi complessivi su ambiente e salute.

Il primo regolamento specifico per questi flussi è stato il DM 27 settembre 2022 n. 152, poi sostituito dal DM 127/2024, che oggi disciplina in modo uniforme i flussi EER e gli utilizzi ammessi per gli aggregati recuperati (sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, riempimenti, calcestruzzi, miscele legate, clinker per cemento). Il MASE ha chiarito che, per i rifiuti compresi nell’elenco del regolamento, questo va applicato nella sua interezza: il regime “caso per caso” diventa residuale.

Resta però un perimetro di aggregati che il DM 127/2024 non copre: rifiuti con codici EER non inclusi nella Tabella 1 del suo Allegato 1, ma destinati agli stessi scopi d’uso previsti dall’Allegato 2. Per questi flussi, fino a oggi, ogni Regione o ente delegato valutava le domande di autorizzazione “caso per caso” con criteri propri, con il rischio di applicazioni disomogenee sul territorio nazionale.

Cosa introduce la Relazione tecnica conclusiva del MASE

Le linee guida approvate con il decreto n. 139/2026 nascono per colmare proprio questo vuoto: forniscono alle autorità competenti (Regioni, Province, enti delegati) un metodo uniforme per valutare le domande di autorizzazione “caso per caso” relative agli aggregati non compresi nel DM 127/2024.

La Relazione tecnica è corredata da cinque allegati tecnici che standardizzano la valutazione di pericolosità e rischio dei materiali. Tra questi figurano una valutazione integrata della pericolosità (Allegato A), una valutazione del rischio sanitario (Allegato B), i valori di riferimento tossicologici (Allegato D) e i fattori di assorbimento dermico dei contaminanti (Allegato E), riferiti ai materiali di maggiore interesse per gli utilizzi previsti.

La relazione tecnica predisposta dal gestore dell’impianto deve dimostrare tutte le condizioni dell’articolo 184-ter comma 1: scopo specifico di utilizzo, mercato o domanda, conformità ai requisiti tecnici e assenza di impatti negativi. Non sono ammessi rifiuti pericolosi né rifiuti con sostanze organiche persistenti oltre i limiti dell’Allegato IV del Regolamento (UE) 2019/1021. I processi di recupero ammessi rientrano nelle operazioni R5 (riciclaggio di sostanze inorganiche) e R13 (messa in riserva), ai sensi dell’Allegato C, parte IV, titolo I del D.Lgs. 152/2006.

Campionamento e controllo qualità: cosa cambia nella pratica per gli impianti

La qualità del prodotto End of Waste va verificata con prove fisiche e chimiche conformi a norme tecniche precise: la UNI EN 933-1 per la distribuzione granulometrica, altre norme UNI EN per resistenza e durabilità in funzione dell’uso finale. Il campionamento dei lotti segue la UNI 932-1 per l’idoneità tecnica e la UNI 10802 per le analisi chimiche. I campioni vanno conservati per almeno un anno, termine che il MASE ha esteso anche ai campioni prelevati per la sola verifica di idoneità tecnica.

Le linee guida vietano la miscelazione di lotti diversi di aggregato recuperato durante la fase di verifica di conformità: altererebbe i risultati delle prove e renderebbe impossibile tracciare il lotto. La miscelazione diventa ammessa solo dopo che i materiali hanno già acquisito la qualifica di prodotto e sono corredati di dichiarazione di conformità.

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Il Soil Washing di Gruppo Esposito e il percorso caso per caso

Il tema tocca da vicino la tecnologia con cui Gruppo Esposito recupera sabbia, ghiaino e ghiaietto dal trattamento delle terre da spazzamento stradale. Per questo flusso specifico non esiste ancora un regolamento End of Waste dedicato: la bozza è in consultazione pubblica dal marzo 2024 e non è stata ancora adottata. Fino alla sua adozione, l’End of Waste di questi aggregati si ottiene proprio con il percorso “caso per caso” ex art. 184-ter, secondo le Linee Guida SNPA 41/22.

Le nuove linee guida del MASE non sostituiscono questo riferimento specifico, che riguarda un flusso diverso da quello disciplinato dal decreto n. 139/2026. Intervengono però sullo stesso strumento giuridico, l’autorizzazione caso per caso ex art. 184-ter, introducendo per la prima volta un metodo di valutazione uniforme a livello nazionale. Non è escluso che le autorità competenti lo utilizzino come riferimento anche per altri flussi ancora fermi al percorso caso per caso, comprese le terre da spazzamento stradale in attesa del regolamento specifico.

Per un Comune o una multiutility che deve dimensionare un impianto di recupero, la parte più onerosa dell’iter resta spesso quella autorizzativa: la filiera chiavi in mano di Gruppo Esposito comprende anche l’affiancamento del cliente presso gli enti competenti in questa fase, dall’impostazione della relazione tecnica alla gestione del piano di campionamento.

Il risultato di questo percorso, una volta che l’aggregato ha ottenuto la qualifica di prodotto, può diventare a sua volta materia prima per manufatti come ECOLEGO, i prefabbricati in cemento realizzati con sabbia, ghiaino e ghiaietto certificati CE recuperati dal trattamento delle terre da spazzamento.

Domande frequenti

Le linee guida del MASE sostituiscono il DM 127/2024?

No. Si applicano solo agli aggregati con codici EER non compresi nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del DM 127/2024, quando destinati agli stessi usi previsti dall’Allegato 2. Per i flussi già disciplinati dal regolamento generale, il DM 127/2024 resta lo strumento da applicare per intero.

A chi si rivolgono le linee guida?

Alle autorità competenti, Regioni, Province ed enti delegati, che le utilizzano per valutare in modo uniforme le domande di autorizzazione “caso per caso” presentate dagli impianti.

Cosa deve dimostrare un impianto per ottenere l’autorizzazione?

Deve predisporre una relazione tecnica che dimostri le condizioni dell’articolo 184-ter (scopo d’uso, mercato, requisiti tecnici, assenza di impatti negativi), corredata dalla valutazione di pericolosità e rischio sanitario secondo gli allegati tecnici del MASE e da un piano di campionamento conforme alle norme UNI di riferimento.

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